|
LITTERAE APOSTOLICAE BENEDICTUS XVI SUMMORUM PONTIFICUM |
I Sommi Pontefici fino ai nostri giorni
ebbero costantemente cura che la Chiesa di Cristo offrisse
alla Divina Maestà un culto degno, «a
lode e gloria del Suo nome» ed «ad utilità di tutta la sua Santa Chiesa». Egli comandò che fosse definita e
conservata la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il Sacrificio della
Messa sia l'Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava nell'Urbe. Promosse con massima cura la diffusione
dei monaci e delle monache, che operando sotto la regola di san Benedetto,
dovunque unitamente all'annuncio del Vangelo illustrarono
con la loro vita la salutare massima della Regola: «Nulla venga
preposto all'opera di Dio» (capitolo 43). Molti altri Romani Pontefici, nel corso
dei secoli, mostrarono particolare sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse in modo più efficace questo compito: tra essi
spicca San Pio V, il quale sorretto da grande zelo pastorale, a seguito
dell'esortazione del Concilio di Trento, rinnovò tutto il culto della Chiesa,
curò l'edizione dei libri liturgici, emendati e «rinnovati secondo la norma dei Padri» e li diede
in uso alla Chiesa latina. «Fu
questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici nel corso dei
secoli seguenti assicurando l'aggiornamento o definendo i riti e i libri
liturgici, e poi, all'inizio di questo secolo, intraprendendo una riforma
generale». Nei tempi più recenti, il Concilio
Vaticano II espresse il desiderio che la dovuta rispettosa riverenza nei
confronti del culto divino venisse ancora rinnovata
e fosse adattata alle necessità della nostra età. Essi, tradotti nelle varie lingue del
mondo, di buon grado furono accolti da Vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza edizione
tipica del Messale Romano. Articolo 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI
è la espressione ordinaria della «lex orandi»
(«legge della preghiera»)
della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da
San Pio V e nuovamente edito dal beato Giovanni XXIII deve venir
considerato come espressione straordinaria della stessa «lex
orandi» e deve essere tenuto nel debito onore per
il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della «lex orandi» della Chiesa non
porteranno in alcun modo a una divisione nella «lex credendi»
(«legge della fede»)
della Chiesa; sono infatti due usi dell'unico rito
romano. Perciò è lecito celebrare il Sacrificio
della Messa secondo l'edizione tipica del Messale Romano promulgato dal beato
Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della
Liturgia della Chiesa. Articolo 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo,
ogni sacerdote cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, può
usare o il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962,
oppure il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e ciò in
qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo l'uno o
l'altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede
Apostolica, né del suo Ordinario. Articolo 3. Le comunità degli Istituti di vita
consacrata e delle Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano,
che nella celebrazione conventuale o «comunitaria» nei propri oratori
desiderano celebrare la Santa Messa secondo l'edizione del Messale Romano
promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunità o un intero
Istituto o Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o
permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma
del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari. Articolo
4. Alle celebrazioni
della Santa Messa di cui sopra all'articolo 2, possono essere ammessi -
osservate le norme del diritto - anche i fedeli che lo chiedessero
di loro spontanea volontà. Articolo
5. § 1. Nelle
parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla
precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro
richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale
Romano edito nel 1962. §
2. La celebrazione
secondo il Messale del beato Giovanni XXIII può aver luogo nei giorni
feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una celebrazione
di tal genere. §
3. Per i fedeli e i
sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazioni in questa
forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni, esequie
o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi. §
4. I sacerdoti che
usano il Messale del beato Giovanni XXIII devono essere idonei e non
giuridicamente impediti. §
5. Nelle chiese che
non sono parrocchiali né conventuali, è compito del Rettore della chiesa
concedere la licenza di cui sopra. Articolo
6. Nelle Messe
celebrate con il popolo secondo il Messale del beato Giovanni XXIII, le
letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola,
usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica. Articolo
7. Se un gruppo di
fedeli laici fra quelli di cui all'articolo 5 § 1
non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne
informi il Vescovo diocesano. Articolo
8. Il Vescovo, che
desidera rispondere a tali richieste di fedeli laici, ma per varie cause è
impedito di farlo, può riferire la questione alla Commissione «Ecclesia Dei», perché gli offra consiglio e aiuto. Articolo
9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto
attentamente, può anche concedere la licenza di usare il rituale più antico
nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della
Penitenza e dell'Unzione degli infermi, se questo consiglia il bene delle
anime. §
2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il sacramento della
Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora questo
consigli il bene delle anime. §
3. Ai chierici
costituiti «in sacris» è lecito usare il Breviario
Romano promulgato dal beato Giovanni XXIII nel 1962. Articolo
Articolo
11. La Pontificia
Commissione «Ecclesia Dei», eretta da Giovanni
Paolo II nel 1988, continua ad esercitare il suo compito. Articolo
12. La stessa
Commissione, oltre alle facoltà di cui già gode, eserciterà l'autorità della
Santa Sede vigilando sulla osservanza e l'applicazione di queste
disposizioni. Tutto
ciò che da Noi è stato stabilito con questa Lettera Apostolica data a modo
di Motu proprio, ordiniamo che sia considerato come
«stabilito e decretato»
e da osservare dal giorno 14 settembre di quest'anno, festa dell'Esaltazione
della Santa Croce, nonostante tutto ciò che possa esservi in contrario. Dato a
Roma, presso San Pietro, il (traduzione italiana dall'originale in latino a cura
di Domenico Savino) |