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Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale

 
In vista del rinnovo degli organismi parrocchiali di partecipazione, è sembrato opportuno pubblicare integralmente lo statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Le votazioni per il rinnovo si svolgeranno domenica 20 maggio prossimo. Lo statuto, qui riportato, aiuta a capire quali sono la natura, i compiti, la composizione e le funzioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 
Natura e costituzione
 
1. In ogni parrocchia è costituito il Consiglio Pastorale, in rappresentanza della stessa comunità, al fine di promuovere la partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla missione di salvezza, in comunione di vita e di azione con la Chiesa che è in Crema, guidata dal suo Vescovo.
2. Il Consiglio Pastorale rappresenta un modo efficace per favorire la corresponsabilità di tutti i fedeli all'azione pastorale ed è segno e strumento di comunione della Comunità parrocchiale.
 
Compiti
 
3. Sono compiti del CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale):
· Lo studio e la rilevazione della realtà parrocchiale, in relazione ai momenti fondamentali della vita cristiana: la Catechesi, la Liturgia, la Carità. L'attenzione ai settori emergenti come: la famiglia, la gioventù, il mondo del lavoro, della scuola, della cultura, delle comunicazioni, ecc.
· Lo studio, la formulazione e l'approvazione del programma annuale di azione pastorale, in riferimento al Piano Pastorale Diocesano, alle iniziative promosse nell'insieme della Chiesa locale e alle proposte del Consiglio Pastorale Zonale, tenendo conto delle situazioni locali. Per adempiere questo compito il CPP adotta, nel limite del possibile, il metodo della programmazione che richiede: una attenta lettura della situazione; la definizione degli obiettivi prioritari e intermedi; la individuazione delle persone e dei mezzi idonei per la realizzazione; le verifiche parziali e quella finale del lavoro svolto.
· La costituzione di commissioni e gruppi di studio, o almeno la designazione di incaricati, per l'attuazione di specifici interventi in settori particolari della comunità parrocchiale.
· L'elezione dei membri della Presidenza del Consiglio stesso e designazione dei rappresentanti nel Consiglio Pastorale Zonale.
· L'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, riguardanti l'amministrazione ordinaria della chiesa e delle opere parrocchiali; come pure l'approvazione di qualsiasi atto di amministrazione straordinaria.
· Il parere sulla designazione dei membri del Consiglio per gli affari economici, presentati dal Parroco e nominati dal Vescovo, conforme all'art. 3 del relativo statuto.
 
Composizione
 
4. Sono membri del CPP:
Il Parroco, che ne è il Presidente.
Di diritto: i Coadiutori; una religiosa della Comunità che presta servizio in parrocchia; il Presidente dell'Azione Cattolica.
Per elezione:
da 10 a 15 laici in parrocchie fino a 1000 abitanti
da 15 a 20 laici in parrocchie fino a 2000 abitanti
da 20 a 25 laici in parrocchie fino a 3000 abitanti
Per designazione del Parroco:
2 laici per parrocchie fino a 1000 abitanti
3 laici per parrocchie fino a 3000 abitanti
4 laici per parrocchie oltre 3000 abitanti
Il Consiglio può cooptare alcune persone particolarmente espressive di particolari realtà, in numero non superiore a 1/5 membri.
5. Possono far parte del CPP i fedeli che sono in comunione con la Chiesa, partecipano normalmente all'assemblea eucaristica, hanno sensibilità e preparazione pastorale, capacità di collaborazione ed abbiano compiuto i diciotto anni.
 
Articolazione e funzioni
 
6. Presidente del CPP è il Parroco. Egli presiede i lavori del Consiglio di Presidenza, convoca e presiede il Consiglio Pastorale, ne promuove le delibere e coordina il lavoro delle commissioni.
7. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Parroco, dal Coadiutore, dal Segretario scelto dal Parroco e da un membro eletto dal Consiglio. È suo compito predisporre i lavori delle riunioni, valutando le proposte che gli vengono presentate.
8. Il Consiglio Pastorale si riunisce in seduta ordinaria almeno trimestrale. Può essere convocato in seduta straordinaria per la trattazione di problemi urgenti.
9. In talune circostanze e per temi di particolare importanza, le riunioni del Consiglio, a giudizio della Presidenza, potranno essere aperte a tutti i fedeli con diritto di parola ma non di voto.
10. Le riunioni del CPP sono valide quando sono presenti la metà più uno dei membri.
· Il Consiglio prende le sue decisioni a maggioranza semplice, con voto palese. Nel caso di votazione di persone la votazione sarà segreta. È impegno del Consiglio ricercare un ampia convergenza tra i suoi membri sugli argomenti di discussione, attraverso il confronto delle posizioni in atteggiamento di vera fraternità.
· Il ruolo del CPP è solo consultivo, ma ha importanza rilevante all'interno del cammino decisionale, come apporto qualificato nella maturazione delle scelte pastorali (Sinodo 185). Il Parroco nelle sue decisioni non disattenderà il parere del CPP, soprattutto se unanime. Qualora insorgessero divergenze in ordine a gravi problemi pastorali, si cercherà in ogni caso l'intesa attraverso un supplemento di preghiera e riflessione, ricorrendo eventualmente all'autorità competente. (Sinodo 230)
11. Alla chiusura di ogni anno pastorale, il CPP esegua un bilancio del lavoro compiuto e lo renda noto con opportuno rilievo alla comunità parrocchiale. Meglio ancora se la comunità sarà messa a conoscenza dei lavori anche durante l'anno, tramite il Bollettino parrocchiale. (Sinodo 237)
12. Per rispondere alle attese di partecipazione ed educazione alla corresponsabilità, sono raccomandati momenti di più largo coinvolgimento attraverso l'Assemblea Parrocchiale: il Parroco, consultato il CPP, la convoca pertanto quando si devono affrontare problemi importanti o straordinari sui quali è doveroso informare e interessare tutta la comunità. (Sinodo 238)
13. Il CPP viene rinnovato ogni cinque anni. Alla scadenza tutti i membri decadono, anche se entrati a far parte durante il quinquennio. Non decade con la morte o il trasferimento del Parroco.
14. I membri di diritto decadono col venir meno del loro ufficio e vengono sostituiti dal loro successore. Tutti i membri decadono qualora rimangano assenti per tre sedute successive, senza giustificato motivo. Il membro decaduto verrà sostituito: dal Parroco, se di sua nomina; dal primo dei non eletti, se di elezione parrocchiale; dal Consiglio, se di sua cooptazione.
 
Norme per l'elezione del CPP
 
1. Nel tempo fissato dall'Ufficio Pastorale Diocesano per il rinnovo degli Organismi di partecipazione, il Parroco con il CPP in carica fissa la data delle votazioni e definisce le modalità adeguate alla situazione parrocchiale e tendenti comunque a favorire una larga partecipazione all'elezione. (Sinodo 234)
2. Possono votare i fedeli residenti nella parrocchia che abbiano compiuto i diciotto anni.
3. Per facilitare l'elezione dei membri del nuovo CPP, quello in carica prepara una lista dei candidati, disposti in ordine alfabetico, rappresentanti tutte le singole realtà parrocchiali (associazioni, movimenti, gruppi, ecc.) e delle diverse condizioni di vita (giovani, adulti, uomini, donne). Tale scheda dovrà contenere un numero di candidati maggiore di quello da eleggere e avere alcune righe in bianco per la libertà degli elettori di aggiungere altri nominativi.
4. Le schede vengono consegnate ai fedeli, autenticate con il timbro parrocchiale.
5. Ogni elettore esprime il suo voto facendo un segno accanto al nome dei candidati prescelti, e/o scrivendo sulle righe bianche il nome di altri parrocchiani non compresi nella lista. Il numero complessivo delle preferenze non deve essere superiore ai 4/5 dei membri da eleggere.