Associazione “CORO S.
TERESA”
BASILICA S. TERESA DEL BAMBINO GESU’
VERONA – TOMBETTA
Via
Calvi, 4/b – tel. 045/501148
- 045/508708
Allegato “A” all’Atto Costitutivo
ARTICOLO
I
Si
è costituita, l’ 8 marzo 1999, l’Associazione
“CORO S. TERESA”, con sede in Verona, Via Calvi, 4/b.
ARTICOLO
II
L’Associazione
non ha scopi di lucro.
Essa
persegue le seguenti finalità:
- svolgere
servizio liturgico principalmente nella Parrocchia “S.Teresa del Bambino
Gesù” di Verona;
- organizzare
cicli concertistici ed incontri di approfondimento-studio del repertorio
musicale;
- offrire
occasioni di riflessione e preghiera in momenti forti dell’anno
liturgico, attingendo al patrimonio della musica corale sacra;
- collaborare
con altre formazioni corali, orchestrali e con solisti;
- rendersi
disponibile, gratuitamente, a prestazioni ispirate alla solidarietà ed
alla beneficenza, assicurate naturalmente le spese vive;
- riunire
periodicamente persone amanti della musica;
-
educare
ed istruire nell’arte del canto e della musica.
ARTICOLO
III
L’
“Associazione Coro S. Teresa” :
- è un Coro
polifonico, composto da voci maschili e femminili;
- è
parrocchiale e cura soprattutto la musica sacra in funzione delle
celebrazioni liturgiche della Parrocchia “S.Teresa del Bambino Gesù”
di Verona Tombetta;
- cura
inoltre la musica classica e religiosa.
ARTICOLO
IV
L’Associazione
è composta da Soci fondatori,
effettivi, simpatizzanti, onorari e Maestro del Coro.
Sono
soci fondatori i coristi
indicati nell’Atto costitutivo.
Sono
soci effettivi tutti i coristi
componenti del “Coro S. Teresa”.
Sono
soci simpatizzanti, con
precedenza ai familiari dei coristi stessi, tutti coloro che intendono
sostenere moralmente il Coro.
Sono
soci onorari tutti coloro che,
pur non avendo svolto attività specifiche all’interno
dell’Associazione, sono ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo di
appartenere all’Associazione stessa. E’ primo socio onorario “di
diritto” il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Teresa del Bambino
Gesù di Verona.
L’incarico
di Maestro del Coro esula da
ogni forma di elezione da parte dell’Associazione e deve intendersi
carica permanente, fino a dimissioni volontarie dello stesso. In caso di
dimissioni del Maestro del Coro, alla nomina provvederà l’assemblea
scegliendo tra i vari richiedenti, sentito anche il pare- re vincolante del
Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù di
Verona.
I
soci effettivi costituiscono l’Assemblea ordinaria dell’Associazione e
partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo, avendo acquisito il
voto dopo almeno due anni di attività nel Coro, continuativa e coerente al
presente Statuto.
ARTICOLO
V
I
mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, di privati e
di associazioni.
Membro
dell’Associazione può essere chiunque ne accetti lo Statuto, previo
parere del Maestro, per quanto riguarda la facoltà di accogliere i nuovi
coristi, ed approvazione del Consiglio Direttivo, al quale è data facoltà
di accogliere i nuovi soci simpatizzanti e di proporre i nuovi soci
onorari.
ARTICOLO
VII
Per
i nuovi coristi che entrano a far parte del Coro, si prevede il tempo di
al- meno sei mesi prima che
possano partecipare a pieno titolo alle diverse attività e ciò per ovvii
motivi di sicurezza di continuità alle prove, garanzia di serietà e buon
comportamento, oltre alla capacità canora.
La
partecipazione ai concerti, o l’occasionale esenzione, del singolo
corista è decisa dal Maestro del Coro, relativamente all’opportunità ed
alla specifica situazione.
ARTICOLO
IX
Organo
esecutivo dell’Associazione è il Consiglio
Direttivo.
Ha il
compito di coadiuvare il Maestro del Coro nelle scelte della vita della
stessa.
ARTICOLO
X
Il Consiglio Direttivo
è composto da :
-
due
membri di diritto :
. il Presidente
(eletto a parte ed a scrutinio segreto, su segnalazione di tre nominativi
proposti dal Maestro del Coro);
. il Maestro
del Coro;
- quattro
membri eletti dall’assemblea, a maggioranza assoluta (metà più u- no)
ed a scrutinio segreto (quattro
consiglieri, uno per sezione).
Tra
i quattro membri eletti, verrà successivamente nominato il Vice Presidente ed il Segretario.
ARTICOLO
XI
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare,
per qualsiasi motivo, uno dei componenti eletti o nominati, il Consiglio
stesso provvederà alla sua sostituzione, previa consultazione dei
risultati delle elezioni precedenti. Il nuovo eletto o nominato durerà in
carica fino alla scadenza del triennio.
ARTICOLO
XII
Le cariche vengono rinnovate nel gennaio di ogni triennio.
ARTICOLO
XIII
Compiti
del Consiglio Direttivo
:
-
il Presidente :
. rappresenta legalmente il complesso;
. ha l’incarico specifico di tenere compatta
l’istituzione;
. si interessa, consigliato e coadiuvato dagli
altri membri del Direttivo, del buon andamento del Coro, sotto ogni punto
di vista, amministrativo, morale e organizzativo.
-
il Vice Presidente
sostituisce in tutto il Presidente, in caso di sua assenza.
-
il Maestro del Coro ha i seguenti compiti :
. preminente
e più importante, quello della formazione musicale dei coristi;
. dirige i
coristi, curandone gli aspetti musicali, scegliendo ed insegnando il
repertorio;
. decide
circa l’ammissione di nuovi soci effettivi;
. decide
l’eventuale espulsione, per gravi motivi, di soci effettivi e
simpatizzanti, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
. decide
gli impegni liturgici e concertistici del coro;
. cura
il mantenimento corretto dei rapporti interpersonali dei coristi.
. sentito il
parere del Consiglio Direttivo, ha piena facoltà decisionale circa ogni
aspetto musicale, e non, del coro.
-
il Segretario :
. è
il principale collaboratore del Presidente e del Maestro del Coro;
. aggiorna
il verbale delle riunioni dell’Assemblea Generale e qualsiasi altro atto
particolare;
. è tenuto
a presentare, entro il mese di febbraio di ogni anno, il bilancio. Per
l’occasione, due membri del Coro, non appartenenti al Consiglio Direttivo
e nominati appositamente dall’Assemblea, effettueranno la revisione dei
conti;
. è
depositario dei seguenti documenti:
.. statuto dell’Associazione;
.. elenco dei componenti del Consiglio Direttivo;
.. elenco dei soci effettivi, simpatizzanti ed onorari;
.. verbale delle riunioni dell’Assemblea Generale.
ARTICOLO
XIV
I
consiglieri hanno il compito di deliberare, nell’ambito dello Statuto, su
ogni problema relativo alla vita amministrativa del Coro. La delibera è
ottenuta per maggioranza assoluta (metà più uno).
ARTICOLO
XV
I
coristi hanno i seguenti doveri :
- adeguarsi
allo Statuto;
- frequentare
regolarmente le prove;
- osservare
gli orari (specialmente l’inizio);
- avvertire
il Maestro o un membro del Direttivo in caso di impossibilità a
parteciparvi;
- garantire
la partecipazione a concerti e celebrazioni, salvo validi motivi;
- adeguarsi
a quanto disposto dal Maestro del Coro relativamente a prove ed esecuzioni.
ARTICOLO
XVI
Ogni
corista ha la possibilità di suggerire al Consiglio Direttivo qualsiasi
informazione che possa essere utile al complesso, che sarà a sua volta
discussa dal Consiglio Direttivo stesso.
ARTICOLO
XVII
La
partecipazione di un membro ad altri cori dovrà essere autorizzata dal
Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del Maestro del Coro.
ARTICOLO
XVIII
Nel
caso il corista manchi alle prove per tre volte consecutive senza darne
avviso, il Consiglio Direttivo fa un richiamo ufficiale.
ARTICOLO
XIX
Il
corista che intende abbandonare il complesso, possibilmente ne darà
comunicazione al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima, per ovvie
ragioni.
All’atto
delle dimissioni è fatto obbligo di riconsegnare il materiale ricevuto al
momento dell’ammissione (partiture, divisa, ecc.).
ARTICOLO
XX
Per
sottolineare il suo spirito solidaristico, nel limite del possibile, il
Coro si renderà disponibile, sentito il parere del Consiglio Direttivo, a
prestazioni gratuite ispirate alla solidarietà ed alla beneficenza.
ARTICOLO
XXI
Fra
i coristi dovrà esistere la massima lealtà ed un affetto fraterno,
sostenuto dal comune sentimento per la musica e dall’amore cristiano.
Tale comportamento e la massima serietà dovranno essere presenti in ogni
manifestazione a cui il Coro partecipi, per il buon nome del complesso.
ARTICOLO
XXII
Eventuali
rimostranze si faranno presenti nel luogo adatto, cioè la sede del Coro, e
discussi a mente serena nella successiva riunione del complesso.
ARTICOLO
XXIII
Nell’ambito
dell’Associazione è fatto assoluto divieto di distribuzione di utili o
avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la
distribuzione non sia imposta dalla legge. E’ fatto obbligo di
devoluzione del patrimonio dell’Associazione, al momento del suo
scioglimento, ad altre Associazioni con finalità analoghe, con parere
obbligatorio dell’organo di
controllo come disposto dall’art.3, comma 190 della Legge 662/96.
ARTICOLO
XXIV
Su
proposta di ¾ dei coristi, il presente Statuto è passibile di modifica in
qualsiasi punto ed in qualsiasi momento, previo consenso del Consiglio
Direttivo e del Maestro del Coro.
ARTICOLO
XXV
I
soci cessano di appartenere all’Associazione:
- per
dimissioni volontarie;
- per
espulsione, decisa dal Maestro del Coro, sentito il parere del Consiglio
Direttivo, del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e
fuori dell’Associazione, o che, per la sua condotta, costituisce ostacolo
al buon andamento del sodalizio.
ARTICOLO
XXVI
L’anno
sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il
31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO
XXVII
Gli
organi sociali sono:
- l’Assemblea
generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- il
Presidente;
- il
Consiglio Direttivo;
- i Revisori
dei Conti.
ARTICOLO
XXVIII
La
convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30
gennaio di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del conto
consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo per l’anno in
corso.
ARTICOLO
XXIX
La
convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito
di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei
soci effettivi che potranno proporre l’ordine del giorno.
ARTICOLO
XXX
Sia
l’Assemblea ordinaria che straordinaria saranno valide con la presenza
della maggioranza dei soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione,
l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei soci.
ARTICOLO
XXXI
Spetta
all’Assemblea dei soci:
- decidere
sulla relazione delle attività e finanziaria del Coro;
- deliberare
sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere
il Consiglio Direttivo, la cui composizione può essere variata con
delibera assembleare anche in assenza del quorum previsto per le modifiche
dello statuto;
- decidere
sui problemi patrimoniali dell’Associazione;
- ogni altro
argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e
l’approvazione assembleare.
ARTICOLO
XXXII
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.
ARTICOLO
XXXIII
La
durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non può essere
sciolta se non in base a deliberazione a maggioranza assoluta
dell’Assemblea dei soci effettivi, o in base a “gravi motivi”
rilevati dal Maestro del Coro.
ARTICOLO
XXXIV
Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del
Codice Civile.
Verona, 1° febbraio 1999.
Registrato presso il Tribunale di Verona il
15/3/1999 al n. 1011 degli Atti Privati.
ultimo aggiornamento 10/5/2000