Doc.19 - 981, luglio 18, ind. 9.- Privilegi concessi da Ottone II al vescovo Gottifredo.

In nome della santa ed individua Trinità. Ottone [II], per divina favorevole clemenza, augusto imperatore. Se siamo favorevoli per amore del culto divino alle giuste e ragionevoli richieste dei nostri fedeli, e incliniamo l'orecchio della nostra benevolenza alle indispensabili richieste, non siamo in dubbio di meritare il perdono presso Dio e di corroborare le forze del nostro impero; per cui la solerzia della santa chiesa di Dio, di noi presenti e dei futuri, saputo che il vescovo Gottifredo della chiesa lunense è venuto ad informarci e a riferire di numerose ingiuste oppressioni da parte del pubblico potere temerariamente portate contro la sua chiesa al punto che, disprezzati l'amore e il timor di Dio e gli interdetti [emessi] dai nostri predecessori, fanno oppressioni contro servi e ancelle appartenenti alla stessa chiesa ed esigano da loro tributi, prestazioni, lavori, censi e donazioni, cose che certissimamente crediamo odiose a Dio perché senza dubbio sappiamo che tali violenze non dovrebbero esistere presso i Cristiani.

Perciò disponiamo e deliberiamo che da oggi in avanti cessino e siano estirpate in tutti i modi e dalle fondamenta dalla santa chiesa lunense le predette oppressioni e le importune violenze di tutti i nostri fedeli, sia dei vescovi religiosi sia devoti conti, che con deprecabile ardire commettono, per averlo sentito, invadendo le proprietà della stessa chiesa. Deliberiamo che da oggi in avanti nessun conte, capo o persona qualsiasi del potere giudiziario, sia entro la città che nelle pievi e anche nelle chiese o case [poste] sotto altri titoli, anche in proprietà rurali pertinenti alla stessa chiesa, pretenda tenere indisturbato, sottomettere, pignorare e angariare massari e coloni, liberi e servi, riscuotere censi o qualsiasi altra donazione, ma che a tutti gli uomini residenti nei predetti territori della chiesa lunense solamente un legale esattore possa riscuotere a suo giudizio e che essi siano condotti in giudizio da un loro patrono o avvocato affinché un giudice legale metta fine [alla controversia].

Ordiniamo che queste cose siano osservate in tutto verso i liberi e gli arimanni figli della prefata chiesa e verso i massari e i coloni residenti nella stessa diocesi, affinché da loro non siano richiesti ingiustamente donazioni, imposte, pegni, costrizioni, ma si esiga il censo legale di ciascuno, come ciascuno dal suo padrone venga portato ad un placito, affinché l'occasione di un pegno non dia adito agli avidi di grassazioni.

Soprattutto concediamo, confermiamo e rafforziamo e in tutto trasmettiamo su un decreto che per i timorati di Dio le predette chiese siano conferite [per beneficio] e che, su ricerca diligentissima, siano di pertinenza, per antica attestazione di vecchie leggi del nostro regno, della stessa chiesa, come sappiamo che da essa sono tenute durante il corso di molti anni.

Confermiamo anche la piccola corte nel comitato Parmense, detta Linario 1)|, la chiesa di S. Giorgio con le sue pertinenze posta nella località detta Variano, la chiesa di S. Terenzo nella località detta Carelia, l'altra chiesa siutata nella località detta Vulpilia con le sue pertinenze, il mercato nella pieve di S. Cassiano e l'altro nella pieve di S. Stefano con tutte le pievi e le corti, cioè Ameglia con il suo castello e la corte, insieme a tutte le cose mobili e immobili, servi e ancelle, coloni e colone, aldi e alde, con luoghi di caccia e di pesca situati nel territorio dello stesso episcopato e che vi confluiscono ciascuno, anche Campiglia con il suo diritto di caccia e di pesca.

Vogliamo anche che sia fatta un'indagine da uomini imparziali circa le proprietà della detta chiesa e che le sono state ingiustamente sottratte, che essa tenne da trenta o quarant'anni o anche da prima abbia ottenuto l'investitura.

Nel contempo confermiamo la decima di VI villaggi: Viuffula, Pontilla, Vallebordolasca, Teturano, Rupinalia, Castello e Gualcherio di S. Lun. a Guinebaldo abate di Bobbio, che ottenne con una sentenza, alla presenza dell'imperatore Carlo e degli ambasciatori della santa sede apostolica.

E affinché la nostra dignità imperiale e la pubblica autorità ottenga l'ordine e la forza della nostra conferma, ordiniamo che se qualcuno sarà indotto ad agire in qualche modo contro quanto è contenuto in quest'ordine, sia condannato a pagare C lire d'oro fino, metà alla nostra camera e metà al pontefice della Santa chiesa Lunense "pro tempore" e affinché [quest'editto] sia creduto veritiero e per l'avvenire sia osservato da tutti con molta scrupolosità lo abbiamo segnato con la sottoscrizione di nostra mano e abbiamo ordinato che sia avvalorato col [sigillo del] nostro anello.

Segno del signor Ottone serenissimo e invittissimo imperatore augusto.

Io Giovanni cancelliere, vicario e arcicancelliere del vescovo Pietro, l'ho riconosciuto [vero] e l'ho scritto.

Dato XV giorni prima delle calende di agosto, nell'anno D.C.CCCLXXXI dell'incarnazione del Signore,

XXI del regno 2)| del signor Ottone secondo, XIII del suo impero, indizione VIIII.

Fatto nell'arena dell'Anfiteatro 3) amen, amen.

 

1) Linariclus - La piccola corte di Linari viene qui citata la prima volta, in seguito anche "Hospitale de Lynario", è talvolta ricordata come monastero. Si trova presso il passo del Lagastrello, nel pendente verso la Lunigiana.

2) Del regno d'Italia.

3) Di Luni.