Legge 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede
1. Il Presidente della
Repubblica é autorizzato a ratificare l’accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede.
2. Piena ed intera
esecuzione é data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'art.
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso.
ACCORDO
La
Santa Sede e la Repubblica italiana
tenuto conto del processo di trasformazione politica e
sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi
nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i
principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le
dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II
circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica,
nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della
Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono
regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro
possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò
richieda procedimenti di revisione costituzionale.
Hanno
riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti
modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
1. - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano
che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei
loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione
dell'uomo e il bene del Paese.
2. - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa
cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e
caritativa, di evangelizzazione e di santificazione.
In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione,
di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero
spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca
libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza
Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali,
i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà
di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione
della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro
associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il
particolare significato che Roma sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la
cattolicità.
3. - 1. La circoscrizione delle
diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata dall'autorità
ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non
includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede
vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di
uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità
ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle competenti autorità civili della
nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati
e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei parroci e dei titolari
degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per
quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente
articolo ecclesiastici che non siano cittadini
italiani.
4. - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno
emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati
dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli
ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il
ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai
servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli
ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di
vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli
stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università
italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare
a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
5. - 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere
requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente
necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue
funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso
all'autorità ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà conto delle
esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità
ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto
cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
6. - La Repubblica italiana riconosce come giorni
festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa
tra le parti.
7. - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al
principio enunciato dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica
degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente
provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con
il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del
diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti
ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o
di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della
struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le
pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o
all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate
nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5. L'amministrazione dei
beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggetta ai controlli previsti dal
diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero
soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli
acquisti delle persone giuridiche.
6. All'atto della firma del presente
Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione
delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la
materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione
degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo
nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino
all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli art. 17,
comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
8. - 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai
matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che
l’atto relativo sia trascritto nei registri dello
stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la
celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti
civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà
quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite
le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la
trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai
requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un
impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione é tuttavia ammessa quando,
secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento
non potrebbe essere più proposta.
La richiesta di trascrizione
é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio é stato
celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le
condizioni per la trascrizione, l’effettua entro
ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il
matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se
l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato
la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due
contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione
dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato
libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione,
e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite
del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo,
sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando
questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il
giudice competente a conoscere della causa in quanto
matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali
ecclesiastici é stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere
in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento
italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni
richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di
efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrà, nella
sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire
provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui
matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le
parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento
della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il
valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine
della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della
società.
9. - 1. La Repubblica italiana, in conformità al
principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed
istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità
é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il
valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della
libertà di coscienza e della responsabilita educativa
dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi
o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o
i loro genitori eserciteranno tale diritto su
richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione.
10. - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le
accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per
la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto
canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle
altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti
dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono
parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia,
diplomatica e archivistica e biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono
subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente
autorità ecclesiastica.
11. - 1. La Repubblica italiana assicura che
l’appartenenza alle Forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati,
la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza
pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar
luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o
nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi é
assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su
designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico,
l’organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali
autorità.
12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel
rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed
artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le
esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti
concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia,
la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso
appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la
consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei
medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla
base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità
delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del
territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione
e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.
Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali di- ritti
di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento
delle sacre reliquie.
13. - 1. Le disposizioni precedenti costituiscono
modificazioni del Concordato lateranense accettate
dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica. Salvo quanto
previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non
riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori
materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa
cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due
Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza
Episcopale Italiana. 14. - Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni
precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di
un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma,
diciotto febbraio millenovecentottantaquattro
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato lateranense la
Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune
precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi
e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'art.
1.
Si considera non più in vigore il principio,
originariamente richiamato dai Patti Lateranensi,
della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'art.
4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano
in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di
chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.
b) La Repubblica italiana assicura che
l’autorità giudiziaria dara comunicazione
all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla
modificazione del Concordato lateranense per
dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con
L’interpretazione che lo Stato dà dell'art. 23, comma secondo, del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle
sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale
disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente
garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'art.
7.
a) La Repubblica italiana assicura che
resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione
di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti
autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n.
6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del
presente Accordo.
4. In relazione all'art.
8.
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett.
b) si intendono come impedimenti inderogabili della
legge civile:
1) l’essere uno dei
contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti
derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
b) Con riferimento al n.
2, ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile,
si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale é
regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto
origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti
dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si é svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in
giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che
in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano
anche ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo,
in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense
e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il
procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme
stesse.
5. In relazione all'art.
9.
a) L'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole indicate al n. 2 é impartito – in conformità alla dottrina della
Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti
che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa
con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole
materne ed elementari detto insegnamento può essere
impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità
ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti
autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno
determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della
religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di
organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel
quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di
testo;
4) i profili della qualificazione
professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non
pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia
e disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'art.
10.
La Repubblica italiana, nell'interpretazione
del n. 3 – che non innova l’art. 38 del Concordato dell'11
febbraio 1929 – si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale
relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'art.
13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune
consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del
presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale
fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana.
Roma,
diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.